Sentenza 16/1972 (ECLI:IT:COST:1972:16)
Massima numero 5908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/01/1972; Decisione del
27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/72 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME DA APPLICARE NEL GIUDIZIO A QUO A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA.
SENT. 16/72 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME DA APPLICARE NEL GIUDIZIO A QUO A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA.
Testo
Se il giudizio di costituzionalita' promosso in via incidentale verte su una norma di legge, dichiarata illegittima la quale, le norme da applicarsi nel giudizio a quo, benche' collegate in qualche modo al essa, resterebbero tuttavia ferme ed efficaci, la questione - senza che con cio' si eserciti alcun sindacato sulla valutazione del giudice a quo, in ordine alla individuazione della norma applicabile al caso concreto - va dichiarata inammissibile, per assoluto difetto di rilevanza. E' questo il caso della questione proposta dal Consiglio di Stato, con ordinanza 11 giugno 1968, nei confronti della normativa concernente le c.d. "zone grigie", contenuta nella legge 29 maggio 1939, n. 1208, che approva il "piano generale di massima edilizio" della citta' di Napoli: normativa impugnata dal Consiglio di Stato, - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. e in base ai principi affermati nella sent. n. 55 del 1968 - solo nella parte in cui, a favore dei proprietari dei suoli "aree libere", eppercio' riconosciute inedificabili, della suddetta zona, non e' previsto un indennizzo, nel giudizio a quo discutendosi invece sulla possibilita' - che comunque resterebbe esclusa - di applicare, in luogo del suddetto divieto di edificare posto dalla legge del 1939, - divieto che una eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma negatrice dell'indennizzo lascerebbe comunque in vigore - le disposizioni del precedente regolamento (del 1935).
Se il giudizio di costituzionalita' promosso in via incidentale verte su una norma di legge, dichiarata illegittima la quale, le norme da applicarsi nel giudizio a quo, benche' collegate in qualche modo al essa, resterebbero tuttavia ferme ed efficaci, la questione - senza che con cio' si eserciti alcun sindacato sulla valutazione del giudice a quo, in ordine alla individuazione della norma applicabile al caso concreto - va dichiarata inammissibile, per assoluto difetto di rilevanza. E' questo il caso della questione proposta dal Consiglio di Stato, con ordinanza 11 giugno 1968, nei confronti della normativa concernente le c.d. "zone grigie", contenuta nella legge 29 maggio 1939, n. 1208, che approva il "piano generale di massima edilizio" della citta' di Napoli: normativa impugnata dal Consiglio di Stato, - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. e in base ai principi affermati nella sent. n. 55 del 1968 - solo nella parte in cui, a favore dei proprietari dei suoli "aree libere", eppercio' riconosciute inedificabili, della suddetta zona, non e' previsto un indennizzo, nel giudizio a quo discutendosi invece sulla possibilita' - che comunque resterebbe esclusa - di applicare, in luogo del suddetto divieto di edificare posto dalla legge del 1939, - divieto che una eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma negatrice dell'indennizzo lascerebbe comunque in vigore - le disposizioni del precedente regolamento (del 1935).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte