Ordinanza 125/2020 (ECLI:IT:COST:2020:125)
Massima numero 42579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
26/05/2020; Decisione del
26/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:
42580
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza personale - Applicazione automatica, anziché discrezionale, da parte del prefetto - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza personale - Applicazione automatica, anziché discrezionale, da parte del prefetto - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza. Con la sentenza n. 24 del 2020, la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in senso puntualmente conforme al petitum del rimettente. (Precedente citato: sentenza n. 24 del 2020)
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza. Con la sentenza n. 24 del 2020, la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in senso puntualmente conforme al petitum del rimettente. (Precedente citato: sentenza n. 24 del 2020)
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte