Ordinanza 18/1972 (ECLI:IT:COST:1972:18)
Massima numero 5910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  27/01/1972;  Decisione del  27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 18/72. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO (ERGA OMNES) - ARTT. 1, 5, 6 E 7 DELLA LEGGE E D.P.R. 11 SETTEMBRE 1960, N. 1326, RELATIVA AI DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE GRAFICHE E AFFINI - QUESTIONE GIA' DECISA NEI CONFRONTI DELL'ART. 7, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 741 - ESTENSIONE DELL'ILLEGITTIMITA' AGLI ALTRI ARTICOLI DELLA STESSA - NON E' NECESSARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 28 giugno 1971, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, legge 14 luglio 1959, n. 741, e dell'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes al salario sufficiente conferisce al giudice ordinario i poteri derivanti dall'art. 36 della Costituzione. E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo al lavoratori), e dall'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erge omnes al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte