Ordinanza 21/1972 (ECLI:IT:COST:1972:21)
Massima numero 5913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  27/01/1972;  Decisione del  27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 21/72. ELEZIONI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 102: INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del t.u. delle leggi per la composizione e le elezioni delle amministrazioni comunali, approvato con d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 48 del 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte