Ordinanza 21/1972 (ECLI:IT:COST:1972:21)
Massima numero 5913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
27/01/1972; Decisione del
27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 21/72. ELEZIONI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 102: INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 21/72. ELEZIONI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 102: INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del t.u. delle leggi per la composizione e le elezioni delle amministrazioni comunali, approvato con d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 48 del 1969.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del t.u. delle leggi per la composizione e le elezioni delle amministrazioni comunali, approvato con d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 48 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte