Ordinanza 22/1972 (ECLI:IT:COST:1972:22)
Massima numero 5914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  27/01/1972;  Decisione del  27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 22/72. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA MORALITA' PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 1 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita'), in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione, gia' dichiarata manifestamente infondata con sentenza n. 76 del 1970. Cfr.: pure sent. n. 27/59; 5/60; 126/62; 23 e 68/64; 32/69.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte