Ordinanza 23/1972 (ECLI:IT:COST:1972:23)
Massima numero 5915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  27/01/1972;  Decisione del  27/01/1972
Deposito del 02/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 23/72. ELEZIONI - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 93 (SANZIONI PER CHI SOTTOSCRIVE DUE LISTE DI CANDIDATI) E ART. 102 (INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONATA DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE) - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Non sussistendo motivi per discostarsi dalle precedenti decisioni, la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, appr. con D.P. 14 maggio 1960, n. 570, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. e gia' dichiarata infondata con sent. n. 45 del 1967 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 106/71, nonche' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del citato T.U. sollevata pure in relazione al detto art. 3 Cost. e gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 48 del 1962.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte