Sentenza 24/1972 (ECLI:IT:COST:1972:24)
Massima numero 5917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  10/02/1972;  Decisione del  10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5916  5918


Titolo
SENT. 24/72 B. IMPOSTE E TASSE - REGIME FISCALE DEGLI OLII DI SEMI - ONERI FISCALI - D.L. 24 GIUGNO 1961, N. 510, ART. 22 - AMMISSIBILITA' DELLA COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA PER I SOLI REATI CHE IMPLICANO EVASIONE FISCALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REATI PUNITI CON LA SOLA MULTA NON IMPLICANTI EVASIONE FISCALE - RAZIONALITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'ammissibilita' della composizione in via amministrativa preveduta dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 1961, n. 510, per soli reati che implicano evasione fiscale non viola il principio di eguaglianza, in quanto la disparita' di trattamento, rispetto ai reati puniti con la sola multa, non implicanti evasione fiscale, trova razionale giustificazione nel preminente interesse pubblico alla riscossione del tributo evaso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte