Sentenza 25/1972 (ECLI:IT:COST:1972:25)
Massima numero 5919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  10/02/1972;  Decisione del  10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 25/72. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - PERSONALE DESTITUITO DELLE FERROVIE DELLO STATO - PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE - R.D. 22 APRILE 1909, N. 229, ART. 16, PRIMO COMMA, LETT. B, E ART. 2 (NEI TESTI SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI) - NORME ANALOGHE AD ALTRE GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME E A DISPOSIZIONI GIA' ABROGATE PER L'AVVENIRE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (D.LG.LGT. 8 GIUGNO 1945, N. 915; LEGGE 2 MARZO 1954, N. 32). PENSIONE - COSTITUISCE PARTE DIFFERITA DELLA RETRIBUZIONE - GARANZIA DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, primo comma, lett. b, del t.u. approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 e di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32) che dispongono la perdita, sospensione e riduzione del diritto a conseguire la pensione per il personale delle ferrovie dello Stato; tali norme contrastano con l'art. 36 Cost., che, nel garantire al lavoratore al lavoratore il diritto alla retribuzione, gli assicura anche, ed incondizionatamente, quella parte differita di essa che e' appunto la pensione; e con l'art. 3 Cost., dopo la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato, ma solo per l'avvenire, tutte le disposizioni analoghe a quelle impugnate. Cfr.: sent. 78/67; 112 e 113/68; 144 e 147/71.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte