Ordinanza 125/2020 (ECLI:IT:COST:2020:125)
Massima numero 42580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
26/05/2020; Decisione del
26/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:
42579
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Conseguimento di una nuova patente in caso di revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza personale - Esclusione per il triennio successivo, anche in caso di sopraggiunta cessazione dello stato di pericolosità - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Patente di guida - Conseguimento di una nuova patente in caso di revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza personale - Esclusione per il triennio successivo, anche in caso di sopraggiunta cessazione dello stato di pericolosità - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede che la persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni, anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere di detto termine, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione del suo stato di pericolosità. La censurata previsione riguarda una fattispecie logicamente e temporalmente diversa da quella oggetto del giudizio a quo, nel quale si controverte, a monte, in ordine ad un provvedimento di revoca della patente e non ad un successivo, e comunque eventuale, provvedimento di negato rilascio di una «nuova patente» per mancato decorso del prescritto triennio dalla revoca del titolo precedente.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede che la persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni, anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere di detto termine, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione del suo stato di pericolosità. La censurata previsione riguarda una fattispecie logicamente e temporalmente diversa da quella oggetto del giudizio a quo, nel quale si controverte, a monte, in ordine ad un provvedimento di revoca della patente e non ad un successivo, e comunque eventuale, provvedimento di negato rilascio di una «nuova patente» per mancato decorso del prescritto triennio dalla revoca del titolo precedente.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte