Sentenza 26/1972 (ECLI:IT:COST:1972:26)
Massima numero 5920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  10/02/1972;  Decisione del  10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 26/72. PROCESSO PENALE - ISTITUZIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 264, ULTIMO COMMA, E 135 - POSSIBILITA' DI CONFERIRE COL DIFENSORE PRIMA DELL'INTEGRATORIO - LIMITAZIONE ALL'IMPUTATO NON DETENUTO - IMPLICITA ESCLUSIONE PER L'IMPUTATO IN STATO DI CARCERAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non puo' dirsi che l'art. 135 c.p.p., che subordina la concessione dell'imputato detenuto del colloquio col difensore professionale all'espletamento dell'interrogatorio, violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero, la norma costituzionale garantisce, bensi', la difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non postula la presenza del difensore nella continuita' dell'iter processuale. Ne' puo' parlarsi di limitazione al diritto di difesa allorquando l'interrogatorio avvenga prima del colloquio col difensore, essendo tra le finalita' della carcerazione preventiva compresa quella di evitare che l'inquisito o l'imputato distorca i fatti o inquini le prove. D'altronde, il problema sorge indifferentemente per chi sia colpito da arresto in flagranza o da fermo da parte della polizia giudiziaria o per ordine o mandato di arresto o di cattura e, altresi', per chi sia colpito da mandato di accompagnamento e persino da mandato di comparizione, se questo, per motivi d'urgenza, lasci all'imputato solo il tempo strettamente necessario per presentarsi. Appaiono, del resto, sufficienti garanzie la nomina del difensore, l'avviso di procedimento, il diritto del difensore ad essere presente all'interrogatorio ed il diritto del prevenuto di non rispondere all'interrogatorio stesso. Ne' e' invocabile l'art. 3 della Costituzione, quando all'art. 264, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede, solo per il mandato di comparizione, un congruo termine per la presentazione dinanzi allinquirente, avendo la differenza la sua ragion d'essere nella gravita' del reato nello status personale o nelle qualita' morali del prevenuto o nelle circostanze del fatto. D'altro canto, per chi si trovi a piede libero, l'eventualita' di una piu' agevole linea difensiva non e' che una conseguenza della previsione legislativa della facoltativita' dell'arresto. Per l'arrestato, poi, essere sottoposto subito a interrogatorio puo' tornare a suo vantaggio, per la pronta adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 246 e 277 e ss., c.p.p.. Ed anche se l'imputato si sia avvalso del diritto di non rispondere, il giudice ha facolta' di consentirgli di conferire col difensore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte