Sentenza 27/1972 (ECLI:IT:COST:1972:27)
Massima numero 5922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  10/02/1972;  Decisione del  10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5921  5923  5924  5925  5926  5927


Titolo
SENT. 27/72 B. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ART. 63, SECONDO COMMA - DECISIONE DEL RICORSO - ASSISTENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSENZA DELL'INCOLPATO E DEL DIFENSORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., che sancisce l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, della norma contenuta nell'art. 63, comma secondo del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nella parte in cui dispone che nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense la decisione del ricorso e' deliberata con l'assistenza del pubblico ministero e fuori della presenza dell'incolpato e del difensore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte