Sentenza 27/1972 (ECLI:IT:COST:1972:27)
Massima numero 5923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
10/02/1972; Decisione del
10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 27/72 C. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ARTT. 58 A 69 - PUBBLICO MINISTERO - E' CONTRADDITTORE DIRETTO DELL'INCOLPATO E DEL SUO DIFENSORE - SUOI POTERI.
SENT. 27/72 C. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ARTT. 58 A 69 - PUBBLICO MINISTERO - E' CONTRADDITTORE DIRETTO DELL'INCOLPATO E DEL SUO DIFENSORE - SUOI POTERI.
Testo
Il pubblico ministero, nei casi in cui spieghi intervento nei procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, assume la veste di contraddittore diretto dell'incolpato e del suo difensore, ossia la figura tipica di parte nel processo in questione. Cio' e' dato desumere in modo indubbio dalle norme contenute nel r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (artt. 58 e 69) le quali gli attribuiscono il potere di impugnare in via principale ed incidentale le decisioni pronunciate dai consigli locali e di proporre ricorso alle sezioni unite della Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale; di proporre deduzioni, esibire documenti e richiedere ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.
Il pubblico ministero, nei casi in cui spieghi intervento nei procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, assume la veste di contraddittore diretto dell'incolpato e del suo difensore, ossia la figura tipica di parte nel processo in questione. Cio' e' dato desumere in modo indubbio dalle norme contenute nel r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (artt. 58 e 69) le quali gli attribuiscono il potere di impugnare in via principale ed incidentale le decisioni pronunciate dai consigli locali e di proporre ricorso alle sezioni unite della Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale; di proporre deduzioni, esibire documenti e richiedere ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte