Sentenza 27/1972 (ECLI:IT:COST:1972:27)
Massima numero 5924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
10/02/1972; Decisione del
10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 27/72 D. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ART. 63, SECONDO COMMA - DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE - ASSISTENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - INCONCILIABILITA' CON LA POSIZIONE DI PARTE NEL PROCESSO.
SENT. 27/72 D. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ART. 63, SECONDO COMMA - DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE - ASSISTENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - INCONCILIABILITA' CON LA POSIZIONE DI PARTE NEL PROCESSO.
Testo
La norma contenuta nell'art. 63, comma secondo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, che, per i procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, prevede l'assistenza del p.m. nel momento della deliberazione della decisione ed esclude, per contro, la presenza dell'incolpato e del suo difensore, non e' alcun modo conciliabile con la posizione di parte che il p.m. stesso assume in detti procedimenti.
La norma contenuta nell'art. 63, comma secondo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, che, per i procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, prevede l'assistenza del p.m. nel momento della deliberazione della decisione ed esclude, per contro, la presenza dell'incolpato e del suo difensore, non e' alcun modo conciliabile con la posizione di parte che il p.m. stesso assume in detti procedimenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte