Sentenza 27/1972 (ECLI:IT:COST:1972:27)
Massima numero 5924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  10/02/1972;  Decisione del  10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5921  5922  5923  5925  5926  5927


Titolo
SENT. 27/72 D. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ART. 63, SECONDO COMMA - DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE - ASSISTENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - INCONCILIABILITA' CON LA POSIZIONE DI PARTE NEL PROCESSO.

Testo
La norma contenuta nell'art. 63, comma secondo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, che, per i procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, prevede l'assistenza del p.m. nel momento della deliberazione della decisione ed esclude, per contro, la presenza dell'incolpato e del suo difensore, non e' alcun modo conciliabile con la posizione di parte che il p.m. stesso assume in detti procedimenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte