Sentenza 27/1972 (ECLI:IT:COST:1972:27)
Massima numero 5925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  10/02/1972;  Decisione del  10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5921  5922  5923  5924  5926  5927


Titolo
SENT. 27/72 E. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - POSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO NEI PROCEDIMENTI ORDINARI - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 80: NORMA GENERALE NEL SENSO DEL DIVIETO PER IL PUBBLICO MINISTERO DI ASSISTERE ALLA DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE - R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ART. 63, SECONDO COMMA - CONTENUTO AD ESSA OPPOSTO.

Testo
La veste e le attribuzioni del p.m. nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense non sono dissimili da quelle spettanti al p.m. nei procedimenti ordinari e cio' nondimeno, per questi ultimi, l'ordinamento giudiziario vigente detta una norma generale (art. 80, comma primo, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) di contenuto diametralmente opposto a quella contenuta nell'art. 63, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nell'ordinamento forense, sancendo appunto il divieto per il p.m. di assistere alla deliberazione della decisione delle cause civile e penali da parte dei giudici di merito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte