Sentenza 27/1972 (ECLI:IT:COST:1972:27)
Massima numero 5926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  10/02/1972;  Decisione del  10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5921  5922  5923  5924  5925  5927


Titolo
SENT. 27/72 F. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE - R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ART. 63, SECONDO COMMA - ASSISTENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - NON HA RAGIONE D'ESSERE.

Testo
Nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense la deliberazione della decisione, che e' la fase conclusiva piu' delicata del giudizio, e' compito esclusivo dell'organo giudicante e, pertanto, in siffatto momento la presenza del p.m. (prevista dall'art. 63, comma secondo del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), che e' organo con funzioni istituzionalmente diverse, non ha ragione d'essere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte