Sentenza 27/1972 (ECLI:IT:COST:1972:27)
Massima numero 5926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
10/02/1972; Decisione del
10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 27/72 F. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE - R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ART. 63, SECONDO COMMA - ASSISTENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - NON HA RAGIONE D'ESSERE.
SENT. 27/72 F. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE - R.D. 22 GENNAIO 1934, N. 37, ART. 63, SECONDO COMMA - ASSISTENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - NON HA RAGIONE D'ESSERE.
Testo
Nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense la deliberazione della decisione, che e' la fase conclusiva piu' delicata del giudizio, e' compito esclusivo dell'organo giudicante e, pertanto, in siffatto momento la presenza del p.m. (prevista dall'art. 63, comma secondo del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), che e' organo con funzioni istituzionalmente diverse, non ha ragione d'essere.
Nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense la deliberazione della decisione, che e' la fase conclusiva piu' delicata del giudizio, e' compito esclusivo dell'organo giudicante e, pertanto, in siffatto momento la presenza del p.m. (prevista dall'art. 63, comma secondo del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), che e' organo con funzioni istituzionalmente diverse, non ha ragione d'essere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte