Sentenza 28/1972 (ECLI:IT:COST:1972:28)
Massima numero 5928
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  10/02/1972;  Decisione del  10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5929  5930  5931  5932


Titolo
SENT. 28/72 A. PERSONA GIURIDICA - PERSONA GIURIDICA PUBBLICA - RAPPORTO FUNZIONALE CON LO STATO - ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA - SOSTANZIALE RIFERIMENTO ALLO STATO E NON ESTRANEITA' ALLA SUA SFERA ISTITUZIONALE.

Testo
La creazione della persona giuridica pubblica, in obbedienza ad esigenze organizzative generali, puo' costituire lo strumento di cui lo Stato si serve nei casi nei quali ravvisi piu' conveniente perseguire fini di generale interesse, non con la propria azione diretta, ma mediante l'istituzione di un ente, sia pur da esso distinto, al quale siano imputate, secondo l'ordinamento giuridico ed in conformita' dell'atto istitutivo, le situazioni derivanti dall'attivita' ad esso riservata. Il che non implica che la detta attivita' sia estranea alla sfera istituzionale dello Stato. Ma all'azione di questo puo' essere, anzi, assimilata e sostanzialmente ad esso riferita per effetto del rapporto funzionale che lega la persona giuridica pubblica allo Stato medesimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/11/1965  n. 1562  art. 1