Sopravvenienze nel giudizio principale - Abrogazione di norme evocate a parametro interposto - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Permanenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La parte ricorrente, pur evocando a parametro interposto le previsioni dell'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018, abrogate a far data dal 1° gennaio 2020, lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Rispetto a tale doglianza, che contesta in radice il potere legislativo esercitato dalla Regione, non si può ritenere che sia venuto meno l'interesse del Governo a ottenere una pronuncia di accoglimento.