Sentenza 126/2020 (ECLI:IT:COST:2020:126)
Massima numero 43220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43221  43222  43223  43224


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio principale - Abrogazione di norme evocate a parametro interposto - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Permanenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La parte ricorrente, pur evocando a parametro interposto le previsioni dell'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018, abrogate a far data dal 1° gennaio 2020, lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Rispetto a tale doglianza, che contesta in radice il potere legislativo esercitato dalla Regione, non si può ritenere che sia venuto meno l'interesse del Governo a ottenere una pronuncia di accoglimento.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  28/06/2019  n. 38  art. 1  co. 3

legge della Regione Toscana  28/06/2019  n. 38  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte