Sentenza 28/1972 (ECLI:IT:COST:1972:28)
Massima numero 5931
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
10/02/1972; Decisione del
10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 28/72 D. REGIONE SARDA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' NON RIGUARDANTE OPERE A CARICO DELLO STATO - STATUTO SPECIALE, ART. 4, LETT. D - INTERPRETAZIONE - MERO RIFERIMENTO A SPECIFICHE E FORMALI PRESTAZIONI DI BILANCIO - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE STATALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOPPORTATA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA - SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA NELLA MATERIA.
SENT. 28/72 D. REGIONE SARDA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' NON RIGUARDANTE OPERE A CARICO DELLO STATO - STATUTO SPECIALE, ART. 4, LETT. D - INTERPRETAZIONE - MERO RIFERIMENTO A SPECIFICHE E FORMALI PRESTAZIONI DI BILANCIO - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE STATALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOPPORTATA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA - SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA NELLA MATERIA.
Testo
L'art. 4, lett. d, dello Statuto speciale per la Sardegna in forza del quale restano attribuiti alla competenza dello Stato i provvedimenti espropriativi concernenti opere "a carico dello Stato", non puo' avere, significato soltanto in riferimento a specifiche e formali prestazioni di bilancio. Ma richiede, al contrario, che l'attribuzione del potere espropriativo segua la qualificazione statale della spesa effettivamente sopportata per l'esecuzione dell'opera. Ne deriva che deve affermarsi spettare allo Stato il potere medesimo, quando ad esso e' anche attribuito il potere di disporre del pubblico denaro al fine del perseguimento dell'interesse generale.
L'art. 4, lett. d, dello Statuto speciale per la Sardegna in forza del quale restano attribuiti alla competenza dello Stato i provvedimenti espropriativi concernenti opere "a carico dello Stato", non puo' avere, significato soltanto in riferimento a specifiche e formali prestazioni di bilancio. Ma richiede, al contrario, che l'attribuzione del potere espropriativo segua la qualificazione statale della spesa effettivamente sopportata per l'esecuzione dell'opera. Ne deriva che deve affermarsi spettare allo Stato il potere medesimo, quando ad esso e' anche attribuito il potere di disporre del pubblico denaro al fine del perseguimento dell'interesse generale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte