Sentenza 29/1972 (ECLI:IT:COST:1972:29)
Massima numero 5933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
10/02/1972; Decisione del
10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 29/72. PROCESSO PENALE - AZIONE CIVILE - SUO ESERCIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 23 - ESCLUSIONE CHE IL GIUDICE PENALE POSSA DECIDERE SULL'AZIONE CIVILE ANCHE QUANDO, CONCLUSO IL PROCEDIMENTO PENALE CON SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO, L'AZIONE DELLA PARTE CIVILE, A TUTELA DEI SUOI INTERESSI CIVILI, PROSEGUA IN SEDE DI CASSAZIONE ED EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO DI RINVIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 111, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 29/72. PROCESSO PENALE - AZIONE CIVILE - SUO ESERCIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 23 - ESCLUSIONE CHE IL GIUDICE PENALE POSSA DECIDERE SULL'AZIONE CIVILE ANCHE QUANDO, CONCLUSO IL PROCEDIMENTO PENALE CON SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO, L'AZIONE DELLA PARTE CIVILE, A TUTELA DEI SUOI INTERESSI CIVILI, PROSEGUA IN SEDE DI CASSAZIONE ED EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO DI RINVIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 111, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara di non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa; ed invero, di fronte alla garanzia assicurata dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione, ogni norma che restringe il diritto del cittadino ad invocare il riesame di legittimita' di qualsiasi sentenza, deve ritenersi in contrasto con il dettato costituzionale, anche se posta a tutela di altre esigenze. Cfr.: sent. n. 1/1970; ord. n. 154/1970.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara di non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa; ed invero, di fronte alla garanzia assicurata dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione, ogni norma che restringe il diritto del cittadino ad invocare il riesame di legittimita' di qualsiasi sentenza, deve ritenersi in contrasto con il dettato costituzionale, anche se posta a tutela di altre esigenze. Cfr.: sent. n. 1/1970; ord. n. 154/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte