Sentenza 30/1972 (ECLI:IT:COST:1972:30)
Massima numero 5934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  10/02/1972;  Decisione del  10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5935


Titolo
SENT. 30/72 A. PESCA - PESCA MARITTIMA - DISCIPLINA - LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963, ART. 26, LETT. C - PENA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DI VALIDITA' DE PERMESSO DI PESCA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INAPPLICABILITA' DELLA PENA ACCESSORIA A PERSONA ESTRANEA AL PROCESSO E DIVERSA DA QUELLA CUI SI IRROGATA O IRROGABILE LA PENA PRINCIPALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE.

Testo
E' palesemente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nella lett. c dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 - che commina la pena accessoria della sospensione di validita' del permesso di pesca - sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., in un giudizio nel quale non era imputato il titolare del permesso. Non e', infatti, invocabile il principio costituzionale della responsabilita' strettamente personale, rispetto a chi, non essendo stato sottoposto a procedimento, non puo' essere raggiunto da una pena accessoria, essendo questa vincolata all'irrogazione di una pena principale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte