Sentenza 30/1972 (ECLI:IT:COST:1972:30)
Massima numero 5935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
10/02/1972; Decisione del
10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5934
Titolo
SENT. 30/72 B. PESCA - PESCA MARITTIMA - DISCIPLINA - LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963, ART. 26, LETT. D - INTERPRETAZIONE DI ESERCITARE LA PESCA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, PRIMO COMMA, 4 E 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INCISO "ANCHE ALLE DIPENDENZE ALTRUI" - NON VIOLA GLI ARTT. 4 E 35 DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PENE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - LIMITI.
SENT. 30/72 B. PESCA - PESCA MARITTIMA - DISCIPLINA - LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963, ART. 26, LETT. D - INTERPRETAZIONE DI ESERCITARE LA PESCA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, PRIMO COMMA, 4 E 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INCISO "ANCHE ALLE DIPENDENZE ALTRUI" - NON VIOLA GLI ARTT. 4 E 35 DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PENE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - LIMITI.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della lett. d dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che commina la pena accessoria dell'interdizione di esercitare la pesca marittima, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione, anche limitatamente all'inciso che estende l'interdizione dell'esercizio della pesca "alle dipendenze altrui", in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione. L'esercizio di un'attivita' puo', infatti, essere sottoposto a condizioni limiti ed obblighi in funzione di interessi ritenuti meritevoli di protezione, quali, nella specie, le esigenze della biologia marina e dell'ecologia. D'altro canto, stante il carattere illecito della condotta incriminata, e' da escludere, la violazione degli artt. 1, primo comma, 4 e 35 della Costituzione. Data la lieve durata della proibizione di esercitare la pesca marittima, non sussiste neppure il contrasto con l'art 27, terzo comma, della Costituzione. Per quanto, infine, concerne la interdizione all'esercizio della pesca "anche alle dipendenze altrui", va precisato che essa colpisce il responsabile del reato. Di conseguenza un comandante o capobarca subira' la proibizione di esercitare l'attivita' lavorativa della pesca sia nella sua qualita', sia come lavoratore subordinato. Il fatto commesso dal lavoratore dipendente, peraltro, e' penalmente sanzionato nell'ambito ed entro i confini delle disposizioni della parte generale del codice penale, specie con riguardo agli artt. 110 segg., 51, 47 e 48.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della lett. d dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che commina la pena accessoria dell'interdizione di esercitare la pesca marittima, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione, anche limitatamente all'inciso che estende l'interdizione dell'esercizio della pesca "alle dipendenze altrui", in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione. L'esercizio di un'attivita' puo', infatti, essere sottoposto a condizioni limiti ed obblighi in funzione di interessi ritenuti meritevoli di protezione, quali, nella specie, le esigenze della biologia marina e dell'ecologia. D'altro canto, stante il carattere illecito della condotta incriminata, e' da escludere, la violazione degli artt. 1, primo comma, 4 e 35 della Costituzione. Data la lieve durata della proibizione di esercitare la pesca marittima, non sussiste neppure il contrasto con l'art 27, terzo comma, della Costituzione. Per quanto, infine, concerne la interdizione all'esercizio della pesca "anche alle dipendenze altrui", va precisato che essa colpisce il responsabile del reato. Di conseguenza un comandante o capobarca subira' la proibizione di esercitare l'attivita' lavorativa della pesca sia nella sua qualita', sia come lavoratore subordinato. Il fatto commesso dal lavoratore dipendente, peraltro, e' penalmente sanzionato nell'ambito ed entro i confini delle disposizioni della parte generale del codice penale, specie con riguardo agli artt. 110 segg., 51, 47 e 48.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 1
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte