Ordinanza 33/1972 (ECLI:IT:COST:1972:33)
Massima numero 5938
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
10/02/1972; Decisione del
10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 33/72. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - DECRETO ASSESSORIALE DELL'1 GIUGNO 1971 - AUTORIZZAZIONE A BANCA POPOLARE AD ADOTTARE LO STATUTO SOCIALE - RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA PARTE RESISTENTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO. (NORME INTEGRATIVE, ART. 27, QUARTO COMMA).
ORD. 33/72. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - DECRETO ASSESSORIALE DELL'1 GIUGNO 1971 - AUTORIZZAZIONE A BANCA POPOLARE AD ADOTTARE LO STATUTO SOCIALE - RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA PARTE RESISTENTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO. (NORME INTEGRATIVE, ART. 27, QUARTO COMMA).
Testo
Nel caso di rinunzia al ricorso per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione, regolarmente accettata dalla controparte, il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Nel caso di rinunzia al ricorso per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione, regolarmente accettata dalla controparte, il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte