Ordinanza 34/1972 (ECLI:IT:COST:1972:34)
Massima numero 5939
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
10/02/1972; Decisione del
10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 34/72. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - DECRETO PREFETTIZIO DEL 19 FEBBRAIO 1971, N. 7810 - NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE - RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL RESISTENTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO. (NORME INTEGRATIVE, ART., 27, QUARTO COMMA).
ORD. 34/72. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - DECRETO PREFETTIZIO DEL 19 FEBBRAIO 1971, N. 7810 - NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE - RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL RESISTENTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO. (NORME INTEGRATIVE, ART., 27, QUARTO COMMA).
Testo
Ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per rinuncia, quando in un conflitto di attribuzione, una parte rinunci al ricorso e l'altra parte dichiari di accettare tale rinuncia. Tale estinzione va dichiarata con ordinanza.
Ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per rinuncia, quando in un conflitto di attribuzione, una parte rinunci al ricorso e l'altra parte dichiari di accettare tale rinuncia. Tale estinzione va dichiarata con ordinanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 27
co. 4