Ordinanza 34/1972 (ECLI:IT:COST:1972:34)
Massima numero 5939
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  10/02/1972;  Decisione del  10/02/1972
Deposito del 17/02/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 34/72. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - DECRETO PREFETTIZIO DEL 19 FEBBRAIO 1971, N. 7810 - NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE - RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL RESISTENTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO. (NORME INTEGRATIVE, ART., 27, QUARTO COMMA).

Testo
Ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per rinuncia, quando in un conflitto di attribuzione, una parte rinunci al ricorso e l'altra parte dichiari di accettare tale rinuncia. Tale estinzione va dichiarata con ordinanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 27    co. 4