Sentenza 126/2020 (ECLI:IT:COST:2020:126)
Massima numero 43221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43220  43222  43223  43224


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio principale - Abrogazione di norme evocate a parametro interposto - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Permanenza dell'interesse a ricorrere - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, non è accolta la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente, pur evocando le previsioni dell'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018, abrogate a far data dal 1° gennaio 2020, lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Pertanto, l'evoluzione del quadro normativo non cancella la dedotta invasione della sfera di competenza esclusiva statale e, di là da ogni altro rilievo sui presupposti della cessazione della materia del contendere, non può dispensare l'esame nel merito delle censure proposte.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  28/06/2019  n. 38  art. 1  co. 3

legge della Regione Toscana  28/06/2019  n. 38  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte