Sentenza 126/2020 (ECLI:IT:COST:2020:126)
Massima numero 43221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/05/2020; Decisione del
20/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio principale - Abrogazione di norme evocate a parametro interposto - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Permanenza dell'interesse a ricorrere - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Sopravvenienze nel giudizio principale - Abrogazione di norme evocate a parametro interposto - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Permanenza dell'interesse a ricorrere - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, non è accolta la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente, pur evocando le previsioni dell'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018, abrogate a far data dal 1° gennaio 2020, lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Pertanto, l'evoluzione del quadro normativo non cancella la dedotta invasione della sfera di competenza esclusiva statale e, di là da ogni altro rilievo sui presupposti della cessazione della materia del contendere, non può dispensare l'esame nel merito delle censure proposte.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, non è accolta la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente, pur evocando le previsioni dell'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018, abrogate a far data dal 1° gennaio 2020, lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Pertanto, l'evoluzione del quadro normativo non cancella la dedotta invasione della sfera di competenza esclusiva statale e, di là da ogni altro rilievo sui presupposti della cessazione della materia del contendere, non può dispensare l'esame nel merito delle censure proposte.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
28/06/2019
n. 38
art. 1
co. 3
legge della Regione Toscana
28/06/2019
n. 38
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte