Sentenza 35/1972 (ECLI:IT:COST:1972:35)
Massima numero 5940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
23/02/1972; Decisione del
23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 35/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE STATALE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 92 DELLO STATUTO SPECIALE - INSUSSISTENZA - MANCATA EMANAZIONE DI NORME REGIONALI NELLA MATERIA - APPLICABILITA' DELLA LEGGE E DELLE SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI NEL TERRITORIO REGIONALE.
SENT. 35/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE STATALE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 92 DELLO STATUTO SPECIALE - INSUSSISTENZA - MANCATA EMANAZIONE DI NORME REGIONALI NELLA MATERIA - APPLICABILITA' DELLA LEGGE E DELLE SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI NEL TERRITORIO REGIONALE.
Testo
Fino a quando la Regione Trentino-Alto Adige non abbia emanato proprie norme in materia di affittanza agricola, devono applicarsi nel suo territorio le norme dello Stato, e non solo quelle esistenti al momento del trasferimento dei poteri, ai sensi dell'art. 92 dello Statuto speciale, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ma anche quelle emanate in prosieguo: ed invero, le leggi dello Stato si applicano nel territorio regionale per forza propria e non in virtu' di una ipotizzata "recezione implicita", la cui supposta esistenza e' resistita dalla lettera e dallo spirito del citato art. 92, oltre che principi del sistema, che non conosce limiti di efficacia alle leggi statali, che non siano quelli nascenti dalla esistenza di norme emanate, nella loro competenza costituzionalmente garantita, dagli enti regionali. Pertanto sono applicabili alla Regione Trentino-Alto Adige le norme contenute nella legge statale 11 febbraio 1971, n. 11, recante "nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici".
Fino a quando la Regione Trentino-Alto Adige non abbia emanato proprie norme in materia di affittanza agricola, devono applicarsi nel suo territorio le norme dello Stato, e non solo quelle esistenti al momento del trasferimento dei poteri, ai sensi dell'art. 92 dello Statuto speciale, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ma anche quelle emanate in prosieguo: ed invero, le leggi dello Stato si applicano nel territorio regionale per forza propria e non in virtu' di una ipotizzata "recezione implicita", la cui supposta esistenza e' resistita dalla lettera e dallo spirito del citato art. 92, oltre che principi del sistema, che non conosce limiti di efficacia alle leggi statali, che non siano quelli nascenti dalla esistenza di norme emanate, nella loro competenza costituzionalmente garantita, dagli enti regionali. Pertanto sono applicabili alla Regione Trentino-Alto Adige le norme contenute nella legge statale 11 febbraio 1971, n. 11, recante "nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 92
Altri parametri e norme interposte