Sentenza 35/1972 (ECLI:IT:COST:1972:35)
Massima numero 5941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  23/02/1972;  Decisione del  23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5940  5942  5943  5944


Titolo
SENT. 35/72 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLE PROVINCIE - AGRICOLTURA - CONTRATTI DI AFFITTO RELATIVI AI MASI CHIUSI - MATERIA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - D.PR.PROV. DI BOLZANO 7 FEBBRAIO 1962, N. 8 - PREMINENZA SULLA LEGGE STATALE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI QUEST'ULTIMA IN PARTE QUA. (STATUTO SPECIALE, ART. 11, N. 9). MASO CHIUSO - NATURA - DISCIPLINA SINGOLARE - MATERIA RISERVATA ALLE PROVINCIE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE. (STATUTO SPECIALE, ART. 11, N. 9).

Testo
La legge statale 11 febbraio 1971, n. 11, recante "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici" e' costituzionalmente illegittima nella parte in cui disciplina anche i contratti di affitto relativa ai masi chiusi, di cui al t.u. 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano: difatti, le norme che regolano tale istituto, di natura singolare e costituzionalmente garantite quanto alla materia e alla fonte, debbono avere la preminenza sulle norme della legge statale, la dove questa, incidendo sulla disciplina del maso, impedisce od ostacola le finalita' perseguite dalla legge speciale .

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Altri parametri e norme interposte