Sentenza 35/1972 (ECLI:IT:COST:1972:35)
Massima numero 5942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
23/02/1972; Decisione del
23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 35/72 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE STATALE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 13 - ASSEGNAZIONE DIRETTA AGLI AFFITTUARI ANCHE DEI CONTRIBUTI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 35/72 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE STATALE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 13 - ASSEGNAZIONE DIRETTA AGLI AFFITTUARI ANCHE DEI CONTRIBUTI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige, e' costituzionalmente illegittimo perche', nel determinare il destinatario dei contributi che la Regione, in materia riservata e con i propri fondi, intende concedere, viola la competenza legislativa esclusiva dell'ente regionale.
L'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige, e' costituzionalmente illegittimo perche', nel determinare il destinatario dei contributi che la Regione, in materia riservata e con i propri fondi, intende concedere, viola la competenza legislativa esclusiva dell'ente regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte