Sentenza 35/1972 (ECLI:IT:COST:1972:35)
Massima numero 5943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
23/02/1972; Decisione del
23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 35/72 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE STATALE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 2, 11, E 14: DIPENDENZA REGIONALE DELL'ISPETTORATO AGRARIO PROVINCIALE - NON VIOLANO L'ART. 4, NN. 1 E 9, DELLO STATUTO SPECIALE - ASSICURANO LA COLLABORAZIONE TRA TUTTI GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONI - UFFICI E PERSONALE - UTILIZZAZIONE DIRETTA, PER FUNZIONI MINORI, DA PARTE DELLO STATO INDIPENDENTEMENTE DALLA DELEGA EX ART. 118, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - LEGITTIMITA'.
SENT. 35/72 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE STATALE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 2, 11, E 14: DIPENDENZA REGIONALE DELL'ISPETTORATO AGRARIO PROVINCIALE - NON VIOLANO L'ART. 4, NN. 1 E 9, DELLO STATUTO SPECIALE - ASSICURANO LA COLLABORAZIONE TRA TUTTI GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONI - UFFICI E PERSONALE - UTILIZZAZIONE DIRETTA, PER FUNZIONI MINORI, DA PARTE DELLO STATO INDIPENDENTEMENTE DALLA DELEGA EX ART. 118, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - LEGITTIMITA'.
Testo
Sono costituzionalmente legittimi gli artt. 2, 11 e 14 della legge statale n. 11 dell'11 febbraio 1971, che assegnano funzioni e compiti agli uffici di dipendenza regionale dell'Ispettorato agrario provinciale; ed invero non e' ipotizzabile alcuna violazione delle norme contenute nei nn. 1 e 9 dell'art. 4 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nel caso in cui lo Stato utilizzi direttamente, per funzioni minori, specie esecutive, gli uffici e il personale degli enti regionali, nello spirito di una necessaria collaborazione fra tutti gli organi centrali e periferici, che, pur nella varia differenziazione di appartenenza, sostengono la struttura unitaria dello Stato.
Sono costituzionalmente legittimi gli artt. 2, 11 e 14 della legge statale n. 11 dell'11 febbraio 1971, che assegnano funzioni e compiti agli uffici di dipendenza regionale dell'Ispettorato agrario provinciale; ed invero non e' ipotizzabile alcuna violazione delle norme contenute nei nn. 1 e 9 dell'art. 4 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nel caso in cui lo Stato utilizzi direttamente, per funzioni minori, specie esecutive, gli uffici e il personale degli enti regionali, nello spirito di una necessaria collaborazione fra tutti gli organi centrali e periferici, che, pur nella varia differenziazione di appartenenza, sostengono la struttura unitaria dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte