Sentenza 35/1972 (ECLI:IT:COST:1972:35)
Massima numero 5944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  23/02/1972;  Decisione del  23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5940  5941  5942  5943


Titolo
SENT. 35/72 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE STATALE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ARTT. 2, 11, 14 E 6 - COMMISSIONE TECNICA CENTRALE PER L'EQUO CANONE - AFFIDAMENTO AD ESSA, ANZICHE' AGLI ORGANI REGIONALI, DEL COMPITO DI REGOLARE LE SITUAZIONI NELLE QUALI LA LEGGE RISULTASSE INAPPLICABILE - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, NN. 1 E 9, DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' in contrasto con l'art. 4 nn. 1 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 6 della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971, che affida alla Commissione tecnica centrale per l'equo canone, anziche' agli organi regionali, il compito di regolare le situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali, la legge risultasse inapplicabile. La competenza dell'organo centrale, infatti, trova razionale giustificazione nella unitarieta' dell'indirizzo che un problema di valutazioni e di tariffe presuppone perche' queste possano risultare uniformi e quindi eque.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

Altri parametri e norme interposte