Sentenza 36/1972 (ECLI:IT:COST:1972:36)
Massima numero 5945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
23/02/1972; Decisione del
23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5946
Titolo
SENT. 36/72 A. REGIONE PIEMONTE - BILANCIO - LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1971 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 1970 - OMESSO CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 41 E SEGG. DELLA LEGGE STATALE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62 - VIOLAZIONE DELL'ART. 125 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 36/72 A. REGIONE PIEMONTE - BILANCIO - LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1971 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 1970 - OMESSO CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 41 E SEGG. DELLA LEGGE STATALE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62 - VIOLAZIONE DELL'ART. 125 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge regionale piemontese (approvazione del rendiconto finanziario anno 1970) approvata dal Consiglio regionale il 6 maggio 1971 e riapprovata il 21 settembre 1971 e' viziata di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 125 della Costituzione. E cio' perche' la legge della Regione del Piemonte ha approvato il rendiconto dell'anno 1970, senza avere prima sottoposto al controllo della Speciale Commissione gli atti amministrativi, che di esso rendiconto rappresentano gli elementi essenziali, nonostante l'art. 125 della Costituzione stabilisca che il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione e' esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E gli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, disciplinano compiutamente l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di controllo. La circostanza che tale Commissione sia stata costituita in data 30 giugno 1971, se poteva essere motivo di ritardo nella presentazione del rendiconto (30 aprile, per il disposto dello art. 77 dello Statuto), non vale a giustificare la completa omissione del controllo. Il che e' confermato dai decreti ministeriali del 5 giugno e 1 ottobre 1970, 4 gennaio e 1 luglio 1971; i quali, pur autorizzando la Giunta regionale a deliberare, nelle more della costituzione della Commissione di controllo, l'effettuazione delle spese urgenti ed indifferibili, hanno fatta sempre salva la successiva approvazione della spesa da parte della Commissione stessa. Soltanto dopo l'approvazione degli atti amministrativi da parte della ripetuta Commissione, il legislatore regionale sarebbe stato posto in condizioni di controllare la gestione finanziaria e di approvare il rendiconto.
La legge regionale piemontese (approvazione del rendiconto finanziario anno 1970) approvata dal Consiglio regionale il 6 maggio 1971 e riapprovata il 21 settembre 1971 e' viziata di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 125 della Costituzione. E cio' perche' la legge della Regione del Piemonte ha approvato il rendiconto dell'anno 1970, senza avere prima sottoposto al controllo della Speciale Commissione gli atti amministrativi, che di esso rendiconto rappresentano gli elementi essenziali, nonostante l'art. 125 della Costituzione stabilisca che il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione e' esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E gli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, disciplinano compiutamente l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di controllo. La circostanza che tale Commissione sia stata costituita in data 30 giugno 1971, se poteva essere motivo di ritardo nella presentazione del rendiconto (30 aprile, per il disposto dello art. 77 dello Statuto), non vale a giustificare la completa omissione del controllo. Il che e' confermato dai decreti ministeriali del 5 giugno e 1 ottobre 1970, 4 gennaio e 1 luglio 1971; i quali, pur autorizzando la Giunta regionale a deliberare, nelle more della costituzione della Commissione di controllo, l'effettuazione delle spese urgenti ed indifferibili, hanno fatta sempre salva la successiva approvazione della spesa da parte della Commissione stessa. Soltanto dopo l'approvazione degli atti amministrativi da parte della ripetuta Commissione, il legislatore regionale sarebbe stato posto in condizioni di controllare la gestione finanziaria e di approvare il rendiconto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte