Sentenza 36/1972 (ECLI:IT:COST:1972:36)
Massima numero 5946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
23/02/1972; Decisione del
23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5945
Titolo
SENT. 36/72 B. REGIONE PIEMONTE - BILANCIO - LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1971 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 1970 - INOSSERVANZA DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE FISSATI DALLA LEGGE STATALE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - VIOLAZIONE DELL'ART. 119, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 36/72 B. REGIONE PIEMONTE - BILANCIO - LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1971 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 1970 - INOSSERVANZA DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE FISSATI DALLA LEGGE STATALE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - VIOLAZIONE DELL'ART. 119, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge regionale piemontese (approvazione del rendiconto finanziario anno 1970) approvata dal Consiglio regionale il 6 luglio 1971 e riapprovata il 21 settembre 1971 e' viziata di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 119, primo comma, della Costituzione. E cio' perche', per tale norma le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Allo scopo di attuare tale principio la legge 16 maggio 1970, n. 281, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, in modo che il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62 (concernente il bilancio dello Stato e quelli degli enti pubblici); ed ha altresi' disposto che nel frattempo i bilanci regionali osservino le norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilita' generale dello Stato, in quanto applicabili. Ed a tale legge ha fatto seguito il D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171: il bilancio di previsione regionale e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da un quadro generale riassuntivo da approvarsi con distinti articoli della legge di bilancio (art. 1) e le entrate e le spese delle Regioni sono ripartite in titoli, capitoli, categorie, etc.. La funzione del rendiconto si identifica nella esigenza di garantire la destinazione ai fini pubblici dei mezzi finanziari indicati nei bilanci di previsione; ed e' per tale motivo che anche il rendiconto deve seguire la stessa classificazione delle entrate e delle spese disposta per quelli. Il documento approvato dalla legge regionale, non articolato su una siffatta classificazione, ma esaurentesi in un sommario conto di cassa ed un conto amministrativo, non risponde alle esigenze di cui innanzi.
La legge regionale piemontese (approvazione del rendiconto finanziario anno 1970) approvata dal Consiglio regionale il 6 luglio 1971 e riapprovata il 21 settembre 1971 e' viziata di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 119, primo comma, della Costituzione. E cio' perche', per tale norma le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Allo scopo di attuare tale principio la legge 16 maggio 1970, n. 281, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, in modo che il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62 (concernente il bilancio dello Stato e quelli degli enti pubblici); ed ha altresi' disposto che nel frattempo i bilanci regionali osservino le norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilita' generale dello Stato, in quanto applicabili. Ed a tale legge ha fatto seguito il D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171: il bilancio di previsione regionale e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da un quadro generale riassuntivo da approvarsi con distinti articoli della legge di bilancio (art. 1) e le entrate e le spese delle Regioni sono ripartite in titoli, capitoli, categorie, etc.. La funzione del rendiconto si identifica nella esigenza di garantire la destinazione ai fini pubblici dei mezzi finanziari indicati nei bilanci di previsione; ed e' per tale motivo che anche il rendiconto deve seguire la stessa classificazione delle entrate e delle spese disposta per quelli. Il documento approvato dalla legge regionale, non articolato su una siffatta classificazione, ma esaurentesi in un sommario conto di cassa ed un conto amministrativo, non risponde alle esigenze di cui innanzi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte