Sentenza 37/1972 (ECLI:IT:COST:1972:37)
Massima numero 5948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  23/02/1972;  Decisione del  23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5947  5949  5950  5951  5952


Titolo
SENT. 37/72 B. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - LEGGE REGIONALE - LIMITE TERRITORIALE, SALVO CHE ESSO SI COLLEGHI ALL'ESECUZIONE DI ACCORDI CON ALTRE REGIONI - FATTISPECIE - REGIONE T.A.A..

Testo
Dall'art. 4 n. 1, Stat. T.A.A., in relazione con la prima parte del primo comma dello stesso articolo e con il precedente art. 1 dello Statuto regionale discende che la potesta' di disporre nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto (come del resto in ogni altra materia) incontra il suo limite naturale e non superabile nell'ambito territoriale della Regione, dovendo rimanere esclusa la disciplina di tutti quei rapporti e quelle prestazioni relative al personale medesimo destinato a svolgersi o ad effettuarsi al di la' di tale ambito, a meno che essa non si colleghi alla esecuzione di accordi con altre Regioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 1

Altri parametri e norme interposte