Sentenza 126/2020 (ECLI:IT:COST:2020:126)
Massima numero 43222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/05/2020; Decisione del
20/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione adeguata dei principi che si assumono violati - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Motivazione adeguata dei principi che si assumono violati - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della censura, per genericità e carenza di argomenti idonei a dimostrare con quali princìpi finanziari, nella specie, la legge regionale impugnata entri in conflitto. Le doglianze del ricorso, identificando nell'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che ritiene violato dal legislatore regionale, sono avvalorate da un'argomentazione adeguata. Se la disposizione indicata dal ricorrente rappresenti tale principio fondamentale è, invece, profilo che investe il merito delle censure.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
28/06/2019
n. 38
art. 1
co. 3
legge della Regione Toscana
28/06/2019
n. 38
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte