Sentenza 126/2020 (ECLI:IT:COST:2020:126)
Massima numero 43222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43220  43221  43223  43224


Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione adeguata dei principi che si assumono violati - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della censura, per genericità e carenza di argomenti idonei a dimostrare con quali princìpi finanziari, nella specie, la legge regionale impugnata entri in conflitto. Le doglianze del ricorso, identificando nell'art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che ritiene violato dal legislatore regionale, sono avvalorate da un'argomentazione adeguata. Se la disposizione indicata dal ricorrente rappresenti tale principio fondamentale è, invece, profilo che investe il merito delle censure.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  28/06/2019  n. 38  art. 1  co. 3

legge della Regione Toscana  28/06/2019  n. 38  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte