Regioni (competenza concorrente) - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Principi fondamentali della materia - Norme riconducibili ad essi - Disposizioni che prevedono un contenimento complessivo della spesa corrente con carattere transitorio - Ricomprensione anche di quelle puntuali purché comunque finalizzate al coordinamento finanziario. (Classif. 217005).
Norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l’altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio. (Precedente: S. 103/2018 - mass. 41696).
Possono essere ricondotte nell’ambito della materia del coordinamento della finanza pubblica anche norme puntuali, quando adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario: è, infatti, il finalismo insito in tale genere di disposizioni che porta ad escludere che possa invocarsi il ricorrere di una norma di dettaglio, qualora queste risultino legate da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione ai medesimi principi di coordinamento. (Precedenti: S. 78/2020 - mass. 42533; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 38/2016 - mass. 38744).