Sentenza 37/1972 (ECLI:IT:COST:1972:37)
Massima numero 5950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
23/02/1972; Decisione del
23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/72 D. LEGGE REGIONALE - DIPENDENTI REGIONALI - ASSEGNAZIONE AD ESSI DI COMPITI PROPRI ED ESCLUSIVI DEI DIPENDENTI STATALI - PRETESA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1971.
SENT. 37/72 D. LEGGE REGIONALE - DIPENDENTI REGIONALI - ASSEGNAZIONE AD ESSI DI COMPITI PROPRI ED ESCLUSIVI DEI DIPENDENTI STATALI - PRETESA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1971.
Testo
Il principio d'eguaglianza per quanto si voglia estenderlo, non puo' mai condurre ad assegnare ai dipendenti regionali compiti propri ed esclusivi dei dipendenti statali e quindi posizioni ad essi corrispondenti.
Il principio d'eguaglianza per quanto si voglia estenderlo, non puo' mai condurre ad assegnare ai dipendenti regionali compiti propri ed esclusivi dei dipendenti statali e quindi posizioni ad essi corrispondenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 1
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte