Sentenza 37/1972 (ECLI:IT:COST:1972:37)
Massima numero 5950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  23/02/1972;  Decisione del  23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5947  5948  5949  5951  5952


Titolo
SENT. 37/72 D. LEGGE REGIONALE - DIPENDENTI REGIONALI - ASSEGNAZIONE AD ESSI DI COMPITI PROPRI ED ESCLUSIVI DEI DIPENDENTI STATALI - PRETESA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1971.

Testo
Il principio d'eguaglianza per quanto si voglia estenderlo, non puo' mai condurre ad assegnare ai dipendenti regionali compiti propri ed esclusivi dei dipendenti statali e quindi posizioni ad essi corrispondenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 1

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte