Sentenza 37/1972 (ECLI:IT:COST:1972:37)
Massima numero 5952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
23/02/1972; Decisione del
23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/72 F. REGIONI - DIPENDENTI REGIONALI - COLLOCAZIONE FUORI RUOLO OLTRE UN CERTO LIMITE NUMERICO - RIFLESSI NEGATIVI SULLA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FATTISPECIE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1971.
SENT. 37/72 F. REGIONI - DIPENDENTI REGIONALI - COLLOCAZIONE FUORI RUOLO OLTRE UN CERTO LIMITE NUMERICO - RIFLESSI NEGATIVI SULLA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FATTISPECIE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1971.
Testo
La messa fuori ruolo di dipendenti regionali, all'infuori di un tassativo limite numerico, come previsto dalla legge reg. T.A.A. 11 maggio 1971, non puo' non riflettersi sulla funzionalita' degli uffici regionali, se debba valere, come non puo' contestarsi, l'imprescindibile presupposto che l'entita' numerica dei ruoli regionali rimanga costantemente adeguata al numero ed alla qualita' delle attribuzioni degli uffici cui si riferiscono. Ne' vale fare riferimento ad eventi che, nell'ordinaria vita dell'amministrazione, conducono a fare temporaneamente venir meno le prestazioni da parte di alcuni dei titolari degli uffici, perche' essi hanno carattere eccezionale, e ai medesimi si fa fronte o con nuove assunzioni (come nel caso di dimissioni) o limitando nel tempo (con una durata massima notevolmente inferiore ai tre anni stabiliti con la legge impugnata) il periodo di assenza dall'ufficio consentita. Proprio la presenza di non evitabili ipotesi di lontananza dal servizio di un certo numero di dipendenti rende intollerabile che se ne aggiungano altre del tutto arbitrarie. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata l'11 maggio 1971 avente ad oggetto "disposizioni in favore del personale della Regione e degli altri enti locali che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo".
La messa fuori ruolo di dipendenti regionali, all'infuori di un tassativo limite numerico, come previsto dalla legge reg. T.A.A. 11 maggio 1971, non puo' non riflettersi sulla funzionalita' degli uffici regionali, se debba valere, come non puo' contestarsi, l'imprescindibile presupposto che l'entita' numerica dei ruoli regionali rimanga costantemente adeguata al numero ed alla qualita' delle attribuzioni degli uffici cui si riferiscono. Ne' vale fare riferimento ad eventi che, nell'ordinaria vita dell'amministrazione, conducono a fare temporaneamente venir meno le prestazioni da parte di alcuni dei titolari degli uffici, perche' essi hanno carattere eccezionale, e ai medesimi si fa fronte o con nuove assunzioni (come nel caso di dimissioni) o limitando nel tempo (con una durata massima notevolmente inferiore ai tre anni stabiliti con la legge impugnata) il periodo di assenza dall'ufficio consentita. Proprio la presenza di non evitabili ipotesi di lontananza dal servizio di un certo numero di dipendenti rende intollerabile che se ne aggiungano altre del tutto arbitrarie. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata l'11 maggio 1971 avente ad oggetto "disposizioni in favore del personale della Regione e degli altri enti locali che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte