Sentenza 38/1972 (ECLI:IT:COST:1972:38)
Massima numero 5953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  23/02/1972;  Decisione del  23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 38/72. PENSIONI - LIQUIDAZIONE PROVVISORIA DELLA PENSIONE O LIQUIDAZIONE DI UN'INDENNITA' UNA TANTUM - RISCOSSIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE - DECADENZA DAL DIRITTO AL RICORSO GIURISDIZIONALE - R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 64 - DIFFORMITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'INDENNITA' UNA VOLTA TANTO CONCESSA ALL'INVALIDO DI GUERRA - DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE - VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La differenza del titolo da cui si fa discendere la liquidazione dell'indennita' pensionistica (ordinaria o di guerra) in nessun modo appare suscettibile di ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi avverso la detta liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del maggiore diritto allegato dalle parte. Sussiste quindi difformita' di trattamento fra l'ipotesi dell'indennita' una volta tanto concessa all'invalido di guerra, la cui riscossione, ai sensi dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (confermato dall'art. 109 della legge 10 marzo 1968, n. 313), non implica piu' decadenza del diritto a ricorrere alla Corte dei conti, e quella di indennita' liquidata per trattamento pensionistico relativo a rapporti di servizio ordinario la cui riscossione implica la decadenza. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti. ____________ N.B.: Riguardo alla sentenza n. 38 del 1972 v. la ordinanza, di rigetto di istanza di correzione, n. 524 del 1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte