Sentenza 39/1972 (ECLI:IT:COST:1972:39)
Massima numero 5956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  23/02/1972;  Decisione del  23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5954  5955  5957  5958  5959


Titolo
SENT. 39/72 C. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DI RUOLO - D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 37 - CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI SALUTE E DELL'ASPETTATIVA PER INFERMITA' - NON E' RICHIESTO IL PREVIO COMPIMENTO DI UN PERIODO MINIMO DI SERVIZIO - TRATTAMENTO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DAL D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 3, PER IL PERSONALE NON DI RUOLO.

Testo
Nella disciplina dell'assenza per malattia, l'art. 37 dello statuto degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, assicura un trattamento del tutto diverso da quello stabilito dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, per gli impiegati non di ruolo delle stesse Amministrazioni, giacche' sia la concessione del congedo straordinario, del quale si puo' usufruire anche per motivi di salute (art. 66 del T.U. e art. 30 delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686), sia la concessione dell'aspettativa per infermita' (artt. 66 e 68 del T.U.) del dipendente di ruolo non sono subordinate al compimento di alcun periodo minimo di servizio (richiesto, invece, nella misura di un anno per il dipendente non di ruolo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte