Sentenza 39/1972 (ECLI:IT:COST:1972:39)
Massima numero 5959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  23/02/1972;  Decisione del  23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5954  5955  5956  5957  5958


Titolo
SENT. 39/72 F. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE NON DI RUOLO - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 3 - ASSENZA PER MALATTIA - DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI IMPIEGO PER TRE MESI - SUBORDINAZIONE AL COMPIMENTO DI ALMENO UN ANNO DI SERVIZIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DI RUOLO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, quella parte dell'art. 3, comma primo, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, che, nei casi di assenza dal servizio per malattia, subordina il diritto al mantenimento del rapporto di impiego per tre mesi al compimento di almeno un anno di servizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte