Sentenza 126/2020 (ECLI:IT:COST:2020:126)
Massima numero 43223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43220  43221  43222  43224


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Piano triennale di reclutamento finalizzato al rafforzamento dei centri per l'impiego - Reclutamento del personale dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) nonché della Regione, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale - Possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 1° gennaio 2019, in deroga alla disciplina statale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, 117, commi secondo, lett. l) e m), e terzo, Cost., degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, il primo che, affidando all'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) la gestione di un piano triennale di reclutamento finalizzato al rafforzamento dei centri per l'impiego, prevede lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019, e il secondo che autorizza la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 1° gennaio 2019, in entrambi i casi derogando alle previsioni dell'art. 1, comma 361, della legge n. 145 del 2018. Le disposizioni impugnate, poiché si correlano a una fase antecedente al sorgere del rapporto di lavoro, non invadono la competenza esclusiva dello Stato nella materia di ordinamento civile, attenendo all'organizzazione del personale, àmbito in cui si esplica la competenza residuale delle Regioni, discendendo da ciò anche l'infondatezza dell'ulteriore censura di violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, perché la disciplina della semplificazione amministrativa, addotta come termine di raffronto, non può essere assimilata alla regolamentazione delle graduatorie delle procedure selettive per l'accesso all'impiego regionale. Né lo scorrimento delle graduatorie viola i principi di imparzialità e buon andamento e di accesso. Esso, ora consentito anche dalla sopravvenuta normativa statale - a seguito dell'abrogazione dell'indicato art. 1, comma 361, con effetto dal 1° gennaio 2020, da parte dell'art. 1, comma 148, della legge n. 160 del 2019-, non deroga agli ordinari limiti di validità delle graduatorie, e non pregiudica l'esigenza di dotare l'amministrazione di personale qualificato, che sia stato sottoposto a una valutazione esaustiva e imparziale, ma si rivela direttamente funzionale a organizzare il reclutamento degli idonei nel modo più efficiente e sollecito, in un àmbito riservato a vario titolo all'autonomia della Regione. Infine, nemmeno risulta violato il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, perché le disposizioni impugnate non superano i limiti posti alle facoltà di assunzione delle amministrazioni regionali, che si ripercuotono su un rilevante aggregato della spesa corrente. Lo scorrimento delle graduatorie consente, infatti, di risparmiare i costi correlati all'espletamento di nuovi concorsi. Inoltre, la facoltà di assunzione concessa all'ARTI, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla legge statale e allo scopo di potenziare l'orientamento al lavoro, si iscrive nell'ambito di misure cofinanziate dal Fondo sociale europeo, in connessione diretta alle politiche europee di sostegno all'inclusione attiva. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020, n. 5 del 2020, n. 241 del 2018, n. 62 del 2013, n. 3 del 2013 e n. 207 del 2012).

Poiché la competenza attribuita dall'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., per il suo carattere trasversale, comprime in misura apprezzabile l'autonomia legislativa delle Regioni, essa non può essere invocata se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione, mediante la determinazione dei relativi standard strutturali e qualitativi, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2011, n. 383 del 2005 e n. 285 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  28/06/2019  n. 38  art. 1  co. 3

legge della Regione Toscana  28/06/2019  n. 38  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte