Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 B. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ARTT. 1, 2, 3, 4, 5 E 7 - IMMEDIATA CESSAZIONE DI EFFICACIA A TUTTI GLI EFFETTI DISPOSTA DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970, N. 1084 - ART. 6, SECONDO COMMA - SUA ABROGAZIONE E SOSTITUZIONE CON ALTRA DISPOSIZIONE.
SENT. 40/72 B. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ARTT. 1, 2, 3, 4, 5 E 7 - IMMEDIATA CESSAZIONE DI EFFICACIA A TUTTI GLI EFFETTI DISPOSTA DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970, N. 1084 - ART. 6, SECONDO COMMA - SUA ABROGAZIONE E SOSTITUZIONE CON ALTRA DISPOSIZIONE.
Testo
Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali sono stati espressamente abrogati dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084, che ne ha altresi' disposto nel suo art. 1, l'immediata cessazione di efficacia a tutti gli effetti; quest'ultima legge ha anche abrogato il secondo comma dell'art. 6 della precedente, sostituendovi una diversa formulazione.
Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali sono stati espressamente abrogati dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084, che ne ha altresi' disposto nel suo art. 1, l'immediata cessazione di efficacia a tutti gli effetti; quest'ultima legge ha anche abrogato il secondo comma dell'art. 6 della precedente, sostituendovi una diversa formulazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 130
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte