Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5962  5963  5964  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5976  5977  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 B. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ARTT. 1, 2, 3, 4, 5 E 7 - IMMEDIATA CESSAZIONE DI EFFICACIA A TUTTI GLI EFFETTI DISPOSTA DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970, N. 1084 - ART. 6, SECONDO COMMA - SUA ABROGAZIONE E SOSTITUZIONE CON ALTRA DISPOSIZIONE.

Testo
Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali sono stati espressamente abrogati dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084, che ne ha altresi' disposto nel suo art. 1, l'immediata cessazione di efficacia a tutti gli effetti; quest'ultima legge ha anche abrogato il secondo comma dell'art. 6 della precedente, sostituendovi una diversa formulazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte