Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 C. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 9, 46, N. 1 E 47 - ABROGAZIONE TACITA PER EFFETTO DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281.
SENT. 40/72 C. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 9, 46, N. 1 E 47 - ABROGAZIONE TACITA PER EFFETTO DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281.
Testo
Gli artt. 9, 46, n. 1 e 47 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, risultano tacitamente abrogati per effetto della nuova disciplina introdotta rispettivamente dagli artt. 17 e 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.
Gli artt. 9, 46, n. 1 e 47 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, risultano tacitamente abrogati per effetto della nuova disciplina introdotta rispettivamente dagli artt. 17 e 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 130
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte