Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5964  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5976  5977  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 D. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ARTT. 14-17 E DA 19 A 39 - VALORE TRANSITORIO PER EFFETTO DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970, N. 1084, ART. 2 - ESAURIMENTO DELLA LORO EFFICACIA CON L'ENTRATA IN VIGORE DEGLI STATUTI REGIONALI.

Testo
Le disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 17 e da 19 a 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, hanno esaurito la loro efficacia, per effetto dell'art. 2 della legge n. 1084 del 1970, che attribuiva loro valore transitorio, con l'entrata in vigore dei diversi statuti regionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte