Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5965  5966  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5976  5977  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGE STATALE - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONI DI CUI E' SOPRAVVENUTA L'ABROGAZIONE O CHE HANNO ESAURITO LA LORO TEMPORANEA EFFICACIA - DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - EVENTUALI CENSURE NEI LORO CONFRONTI - COGNIZIONE IN SUCCESSIVI GIUDIZI PROPOSTI IN VIA INCIDENTALE.

Testo
Le censure contenute in ricorsi proposti da alcune regioni contro disposizioni di leggi statali che abbiano cessato di esplicare efficacia per sopravvenuta abrogazione o per conclusione del periodo transitorio che ne delimitava il loro valore nel tempo non possono essere esaminate dalla Corte costituzionale, essendo cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse delle parti ricorrenti; cio' non esclude, peraltro, la eventualita' - dati i rapporti fra abrogazione e illegittimita' costituzionale - che la Corte possa decidere delle stesse censure, qualora esse siano proposte in via incidentale con riferimento ad attivita' svolte dalle stesse regioni durante il periodo di cui dette disposizioni erano efficaci.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte