Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 F. REGIONI - STATUTO ORDINARIO - LIMITI - COSTITUZIONE, ART. 123 - "ARMONIA" CON LA COSTITUZIONE E CON LE LEGGI DELLA REPUBBLICA - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62: SUE DISPOSIZIONI SPECIFICATIVE DI PRINCIPI COSTITUZIONALE O CHE RENDANO ESPLICITI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - NON VIOLANO L'ART. 123.
SENT. 40/72 F. REGIONI - STATUTO ORDINARIO - LIMITI - COSTITUZIONE, ART. 123 - "ARMONIA" CON LA COSTITUZIONE E CON LE LEGGI DELLA REPUBBLICA - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62: SUE DISPOSIZIONI SPECIFICATIVE DI PRINCIPI COSTITUZIONALE O CHE RENDANO ESPLICITI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - NON VIOLANO L'ART. 123.
Testo
La disposizione di cui all'art. 123 Cost., nel prescrivere che gli statuti regionali debbano essere "in armonia", oltre che con la Costituzione, "con le leggi della Repubblica" ricomprende sia le ipotesi in cui gli statuti sono strettamente subordinati alle norme dettate nel tit. V della Costituzione, e percio' anche a quelle poste dalle leggi ordinarie ivi espressamente richiamate, sia, ed a maggior ragione, le ipotesi in cui gli statuti medesimi sono tenuti, in senso piu' lato, a conformarsi ai principi della disciplina, di grado costituzionale e di grado legislativo, di materie connesse con l'organizzazione interna della Regione: cio' e' confermato anche dal significato con il quale la formula "in armonia" e' stato adoperata nell'uso legislativo a livello costituzionale per designare il limite derivante alla legislazione regionale dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (cfr. artt. 3, ST. sardo, 2 ST. V.A., 4 St. T.A.A., 4, St. F.V.G.) ed anche, piu' recentemente, dai principi della legislazione statale sulle singole materia di competenza regionale bipartita (cfr. art. 5 St. F.V.G.). Per conseguenza non contrastano con l'art. 123 Cost. le disposizioni della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che siano specificative di principi costituzionali o che rendano espliciti principi fondamentali della legislazione statale, suscettibili di incidere, gli uni come gli altri sul contenuto degli Statuti.
La disposizione di cui all'art. 123 Cost., nel prescrivere che gli statuti regionali debbano essere "in armonia", oltre che con la Costituzione, "con le leggi della Repubblica" ricomprende sia le ipotesi in cui gli statuti sono strettamente subordinati alle norme dettate nel tit. V della Costituzione, e percio' anche a quelle poste dalle leggi ordinarie ivi espressamente richiamate, sia, ed a maggior ragione, le ipotesi in cui gli statuti medesimi sono tenuti, in senso piu' lato, a conformarsi ai principi della disciplina, di grado costituzionale e di grado legislativo, di materie connesse con l'organizzazione interna della Regione: cio' e' confermato anche dal significato con il quale la formula "in armonia" e' stato adoperata nell'uso legislativo a livello costituzionale per designare il limite derivante alla legislazione regionale dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (cfr. artt. 3, ST. sardo, 2 ST. V.A., 4 St. T.A.A., 4, St. F.V.G.) ed anche, piu' recentemente, dai principi della legislazione statale sulle singole materia di competenza regionale bipartita (cfr. art. 5 St. F.V.G.). Per conseguenza non contrastano con l'art. 123 Cost. le disposizioni della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che siano specificative di principi costituzionali o che rendano espliciti principi fondamentali della legislazione statale, suscettibili di incidere, gli uni come gli altri sul contenuto degli Statuti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte