Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5967  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5976  5977  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 G. REGIONI - STATUTO ORDINARIO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 6, PRIMO COMMA - PRESENTAZIONE DELLO STATUTO AL PARLAMENTO TRAMITE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON VIOLA L'ART. 123 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che la presentazione al Parlamento dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale avvenga per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta di regola la rappresentanza unitaria dello Stato-persona nei rapporti con le regioni (cfr. sent. n. 13 del 1960) ed al quale d'altronde e' fatto preciso obbligo di operare tale presentazione nel termine di quindici giorni, non contrasta con l'art. 123 Cost., che si limita a stabilire che gli statuti deliberati dai Consigli regionali siano successivamente approvati con legge dello Stato, senza nulla disporre quanto alle forme e ai modi della loro trasmissione al Parlamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte