Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 G. REGIONI - STATUTO ORDINARIO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 6, PRIMO COMMA - PRESENTAZIONE DELLO STATUTO AL PARLAMENTO TRAMITE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON VIOLA L'ART. 123 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/72 G. REGIONI - STATUTO ORDINARIO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 6, PRIMO COMMA - PRESENTAZIONE DELLO STATUTO AL PARLAMENTO TRAMITE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON VIOLA L'ART. 123 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che la presentazione al Parlamento dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale avvenga per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta di regola la rappresentanza unitaria dello Stato-persona nei rapporti con le regioni (cfr. sent. n. 13 del 1960) ed al quale d'altronde e' fatto preciso obbligo di operare tale presentazione nel termine di quindici giorni, non contrasta con l'art. 123 Cost., che si limita a stabilire che gli statuti deliberati dai Consigli regionali siano successivamente approvati con legge dello Stato, senza nulla disporre quanto alle forme e ai modi della loro trasmissione al Parlamento.
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che la presentazione al Parlamento dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale avvenga per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta di regola la rappresentanza unitaria dello Stato-persona nei rapporti con le regioni (cfr. sent. n. 13 del 1960) ed al quale d'altronde e' fatto preciso obbligo di operare tale presentazione nel termine di quindici giorni, non contrasta con l'art. 123 Cost., che si limita a stabilire che gli statuti deliberati dai Consigli regionali siano successivamente approvati con legge dello Stato, senza nulla disporre quanto alle forme e ai modi della loro trasmissione al Parlamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte