Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 H.REGIONI - STATUTO ORDINARIO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 6, PRIMO COMMA - PRESENTAZIONE DELLO STATUTO AL PARLAMENTO TRAMITE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON VIOLA L'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/72 H.REGIONI - STATUTO ORDINARIO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 6, PRIMO COMMA - PRESENTAZIONE DELLO STATUTO AL PARLAMENTO TRAMITE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON VIOLA L'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che la presentazione al Parlamento dello statuto deliberato dal Consiglio regionale avvenga per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, non contrasta con l'art. 121 Cost., che riconoscendo che i Consigli regionali possono "fare proposte di legge alle Camere" prevede una semplice facolta' ed opera su di un piano diverso dalla norma in esame: quest'ultima, infatti, traendo le logiche conseguenze dall'art. 123 Cost., impone alle regioni l'obbligo di presentare i loro statuti, cosi' richiedendone la necessaria approvazione, nonche' l'ulteriore conseguenziale obbligo per il Presidente del Consiglio di investire il Parlamento su quanto in essi disposto.
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che la presentazione al Parlamento dello statuto deliberato dal Consiglio regionale avvenga per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, non contrasta con l'art. 121 Cost., che riconoscendo che i Consigli regionali possono "fare proposte di legge alle Camere" prevede una semplice facolta' ed opera su di un piano diverso dalla norma in esame: quest'ultima, infatti, traendo le logiche conseguenze dall'art. 123 Cost., impone alle regioni l'obbligo di presentare i loro statuti, cosi' richiedendone la necessaria approvazione, nonche' l'ulteriore conseguenziale obbligo per il Presidente del Consiglio di investire il Parlamento su quanto in essi disposto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte