Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5966  5968  5969  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5976  5977  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 H.REGIONI - STATUTO ORDINARIO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 6, PRIMO COMMA - PRESENTAZIONE DELLO STATUTO AL PARLAMENTO TRAMITE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON VIOLA L'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che la presentazione al Parlamento dello statuto deliberato dal Consiglio regionale avvenga per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, non contrasta con l'art. 121 Cost., che riconoscendo che i Consigli regionali possono "fare proposte di legge alle Camere" prevede una semplice facolta' ed opera su di un piano diverso dalla norma in esame: quest'ultima, infatti, traendo le logiche conseguenze dall'art. 123 Cost., impone alle regioni l'obbligo di presentare i loro statuti, cosi' richiedendone la necessaria approvazione, nonche' l'ulteriore conseguenziale obbligo per il Presidente del Consiglio di investire il Parlamento su quanto in essi disposto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte