Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/02/1972; Decisione del
24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/72 I. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI - PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE SULLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - LORO MUTAMENTO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 10: CONSEGUENTE ABROGAZIONE DELLE NORME REGIONALI DI DETTAGLIO DIVENUTE INCOMPATIBILI - NON VIOLA LE NORME COSTITUZIONALI CHE GARANTISCONO L'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/72 I. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI - PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE SULLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - LORO MUTAMENTO - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 10: CONSEGUENTE ABROGAZIONE DELLE NORME REGIONALI DI DETTAGLIO DIVENUTE INCOMPATIBILI - NON VIOLA LE NORME COSTITUZIONALI CHE GARANTISCONO L'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai sensi della quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 Cost., sono abrogate le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i nuovi principi, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia regionale. Infatti, mancando fra la competenza legislativa dello Stato e quella delle regioni sulle anzidette materie una netta separazione e verificandosi al contrario un concorso fra le due fonti, l'uno ponendo e potendo successivamente modificare i principi fondamentali, all'altra essendo riservato porre le norme ulteriori, bene puo' verificarsi l'abrogazione di precedenti norme regionali in conseguenza del subentrare nella legislazione statale di nuovi principi, espressi od impliciti che siano, ove ricorrano gli estremi richiesti dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
La disposizione di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai sensi della quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 Cost., sono abrogate le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i nuovi principi, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia regionale. Infatti, mancando fra la competenza legislativa dello Stato e quella delle regioni sulle anzidette materie una netta separazione e verificandosi al contrario un concorso fra le due fonti, l'uno ponendo e potendo successivamente modificare i principi fondamentali, all'altra essendo riservato porre le norme ulteriori, bene puo' verificarsi l'abrogazione di precedenti norme regionali in conseguenza del subentrare nella legislazione statale di nuovi principi, espressi od impliciti che siano, ove ricorrano gli estremi richiesti dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 130
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte