Sentenza 40/1972 (ECLI:IT:COST:1972:40)
Massima numero 5969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/02/1972;  Decisione del  24/02/1972
Deposito del 03/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5960  5961  5962  5963  5964  5965  5966  5967  5968  5970  5971  5972  5973  5974  5975  5976  5977  5978  5979  5980  5981  5982


Titolo
SENT. 40/72 J. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI - PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE SULLE MATERIA DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 10: CONSEGUENTE ABROGAZIONE DELLE NORME REGIONALI DI DETTAGLIO DIVENUTE INCOMPATIBILI - IPOTESI DI CONTRASTO CHE NON SI CONFIGURI IN TERMINI DI INCOMPATIBILITA' - PROPONIBILITA' DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai sensi della quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 Cost., sono abrogate le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i nuovi principi, non esclude che quando il contrasto non si configuri in termini di vera e propria incompatibilita' possa proporsi una questione di legittimita' costituzionale, essendo la legislazione regionale costituzionalmente subordinata al rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 130

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte