Sentenza 126/2020 (ECLI:IT:COST:2020:126)
Massima numero 43224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 25/06/2020; Pubblicazione in G. U. 01/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43220  43221  43222  43223


Titolo
Impiego pubblico - Graduatorie concorsuali - Scorrimento (in particolare: da parte delle Regioni) - Necessario rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento - Limiti e condizioni.

Testo

Il canone di imparzialità consente di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, nel rigoroso rispetto dell'ordine di merito, solo quando vi sia un'integrale corrispondenza tra il profilo e la qualifica professionale del posto che si intende coprire, da un lato, e, dall'altro, il profilo e la categoria professionale per i quali si è bandito il concorso poi concluso con l'approvazione delle graduatorie. Non vi è invece scorrimento per posti di nuova istituzione o frutto di trasformazione, per evitare rimodulazioni dell'organico in potenziale contrasto con i princìpi di imparzialità prescritti dalla Costituzione. Il principio del buon andamento preclude inoltre di scorrere le graduatorie anche quando sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire o quando, per il tempo trascorso o per le modifiche sostanziali nel frattempo introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti, la graduatoria già approvata cessi di rispecchiare una valutazione attendibile dell'idoneità dei concorrenti e della qualificazione professionale necessaria per ricoprire l'incarico.

Spetta alle Regioni, nell'esercizio della propria competenza residuale in materia di organizzazione del personale - e nel rispetto, in particolare, dei princìpi di buon andamento e di imparzialità, che la stessa normativa statale può contribuire a enucleare - definire le regole di accesso all'impiego regionale e di utilizzo delle relative graduatorie concorsuali, compiendo le scelte discrezionali più appropriate. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 380 del 2004).

La regolamentazione dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all'ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali, mentre l'impiego pubblico regionale va ricondotto all'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, solo per i profili privatizzati del rapporto, attinenti al rapporto di lavoro già instaurato, laddove i profili "pubblicistico-organizzativi" - i quali, perché indissolubilmente connessi con l'attuazione dei princìpi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost., sono sottratti all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato -, tra cui le procedure concorsuali e la regolamentazione delle graduatorie, rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, di competenza legislativa residuale della Regione. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 251 del 2016, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 233 del 2006, n. 2 del 2004 e n. 380 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte